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Education | febbraio 2023

Dall’Unione Europea misure per accelerare la diffusione delle rinnovabili

Dalla Commissione europea nuovo quadro normativo per semplificare e promuovere l’installazione di sistemi per la produzione e l’accumulo di energia solare.

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Il Regolamento UE 2022/2577

Il nuovo Regolamento (UE) 2022/2577, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, stabilisce nuove norme per accelerare e semplificare le autorizzazioni applicabili alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Nelle premesse del documento si esplicita come, a seguito della “guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e la riduzione senza precedenti delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa agli Stati membri”, l'Unione europea abbia deciso di definire un nuovo piano di azione per accelerare il ritmo di diffusione delle rinnovabili, nel breve termine, agendo sulla velocizzazione dell’iter autorizzativo di progetti per l’uso e lo stoccaggio di energie rinnovabili

Tra le proposte approvate dal Consiglio europeo, tre le misure che hanno un impatto significativo anche sul settore fotovoltaico:

  1. Presunzione d’interesse pubblico prevalente
  2. Tempi ridotti per gli iter procedurali (introduzione del meccanismo del silenzio-assenso) 
  3. Snellimento dell’iter autorizzativo per il repowering di impianti solari esistenti

Presunzione d’interesse pubblico prevalente

Nell’art.3 del Regolamento UE si specifica che “la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio” sono da considerarsi “d'interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica”. Un concetto che sottende la precisa volontà dell’Unione europea di mettere in risalto e promuovere tutti i progetti che abbiano tra gli obiettivi la lotta contro il cambiamento climatico, la diminuzione dei prezzi dell’energia e la riduzione della dipendenza dell’Unione dai combustibili di origine fossile d’importazione estera. E, tra questi, quelli a sostegno della diffusione del fotovoltaico e dei sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile. Con la raccomandazione, per tutti gli Stati membri, di prevedere misure che ne promuovano lo sviluppo in tempi rapidi. 

Riduzione degli iter procedurali (meccanismo del silenzio-assenso)

In un’ottica di snellimento delle procedure per l’installazione di apparecchiature di “energia solare e di impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati”, nell’art. 4 del Regolamento l’Unione Europea stabilisce che:  

  • per gli iter autorizzativi, la durata non dovrà essere superiore ai 3 mesi;
  • i progetti prima subordinati a valutazioni d’impatto ambientale o a una verifica sulla necessità a procedere con tale controllo di compatibilità (eccezion fatta per le aree di interesse storico-culturale o di rilevanza per la difesa nazionale definite dai singoli Stati membri) sono da ritenersi ora esonerati da tale obbligo;
  • per gli iter autorizzativi di installazione e messa in funzione di piccoli impianti – ovvero, con capacità massima di 50 kW - se l’amministrazione pubblica non fornisce riscontro entro un mese dall’invio dalla presentazione dell’istanza, questa è da considerarsi approvata secondo un meccanismo di silenzio-assenso.

Snellimento dell’iter autorizzativo per il repowering di impianti esistenti

Con l’obiettivo di accelerare il piano REPowerEU , la  Commissione Europea ha previsto anche misure per lo snellimento delle lunghe e articolate procedure amministrative che rallentano spesso investimenti in fonti di energia rinnovabili e relative infrastrutture.

In particolare, per tutti i progetti di revisione della potenza degli impianti solari, l’art.5 del Regolamento stabilisce che:

  • se l’aumento della capacità dell’impianto non è superiore al 15%, l’autorizzazione è richiesta, ma la risposta all’istanza dovrà giungere entro e non oltre 3 mesi dalla sua presentazione. Se, invece, la capacità dell’impianto dovesse aumentare in misura superiore al 15%, i tempi autorizzativi raddoppiano, passando da 3 a 6 mesi.
  • se il progetto è subordinato a un obbligo di valutare o effettuare una verifica sull’impatto ambientale, tale determinazione “si limita agli effetti significativi potenziali derivanti dalla modifica o dall’estensione rispetto al progetto iniziale”, quindi, non al progetto nel suo complesso.
  • se la modifica non comporta “l'uso di spazio supplementare” (aumento delle dimensioni dell’impianto) e rispetta “le misure di mitigazione ambientale stabilite per l'impianto iniziale” (aumento della capacità dell’impianto), il progetto è esonerato dall'obbligo di procedura autorizzativa.

Con il nuovo Regolamento (UE) 2022/2577, l’Unione Europea spinge, dunque, l’acceleratore delle rinnovabili, con provvedimenti volti semplificarne il quadro normativo e promuovere l’installazione di sistemi per la produzione e lo stoccaggio di energia solare. Al momento, il Regolamento, entrato in vigore alla fine del 2022, avrà una validità di 18 mesi – quindi, fino ad Agosto 2024, salvo eventuale richiesta di proroga da parte della Commissione al Consiglio europeo.

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